Consorzio Salumi Piacentini - D.O.P. e Tipici
04 dicembre 2014
Certificazione D.O.P.
04 dicembre 2014
logo DOP   La D.O.P. nasce (insieme alla I.G.P) nel 1992 grazie al Regolamento (CE) 2081/92, aggiornato al 2012 con Reg. UE 1151/2012.
Questi regolamenti sono stati istituiti al fine di tutelare i prodotti della tradizione dei diversi paesi europei da fenomeni imitativi e pr soddisfare la sempre maggiore ricerca da parte del consumatore di alimenti di qualità legati alla tradizione e ad un'origine geografica identificabile.

Attraverso la regolamentazione delle DOP e IGP, i prodotti alimentari sono divenuti facilmente riconoscibili da parte del consumatore, grazie all'apposizione dei marchi europei di identificazione.
Per potersi fregiare di questi due marchi, i prodotti alimentari devono seguire un preciso e rigido iter di riconoscimento a livello prima nazionale e successivamente europeo.
Prima di essere immessi sul mercato devono essere sottoposti a severi controlli da parte degli Enti di Certificazione, che operano sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF).

Per conseguire una DOP i produttori devono associarsi con un atto pubblico ed esplicitare tra gli scopi sociali la volontà di registrazione del prodotto.
Le associazioni sono generalmente i Consorzi che devono presentare domanda al MIPAAF, accompagnata da uno specifico documento: il disciplinare di produzione. Quest’ultimo deve comprendere i seguenti aspetti:
  • Il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d’origine;
  • La descrizione del prodotto (indicazione delle materie prime, delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche);
  • La delimitazione della zona geografica e gli elementi che comprovano che è originario di tale zona;
  • La descrizione del metodo di ottenimento;
  • Gli elementi che giustificano il legame tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico identificato;
  • L’indicazione precisa delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;
  • Qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto.
La documentazione da presentare insieme alla domanda, comprende, oltre al disciplinare, anche una relazione storica, corredata da riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni anche se non continuativi, del prodotto in questione.
La domanda deve essere presentata al MIPAAF che si pronuncia sull’accettabilità o meno della stessa.

In caso di esito positivo a livello nazionale, la domanda passa alla Commissione Europea che, riscontrata l’assenza di opposizioni in merito, entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza, notifica allo stato membro l’iscrizione della denominazione nel registro europeo, attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea.
Il riconoscimento DOP di Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino è stato registrato con la pubblicazione del Regolamento (CE) n°1263/96.
 
     
  La differenza tra DOP e IGP

Secondo l'articolo 5 del Regolamento 1151/12, si intende per denominazione di origine (DOP) "...un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinato; la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata".

Si parla invece di indicazione geografica (IGP) nel caso in cui "un nome identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese; alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuiti una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata".

Differenze:
  • Per le DOP tutto il processo di ottenimento di un prodotto, dalla materia prima all'elaborazione finale, fa riferimento all'area di denominazione; per IGP è sufficiente che una delle fasi tra produzione, trasformazione ed elaborazione materia prima deve essere collegata alla zona d'origine;
  • Per le DOP qualità e caratteristiche del prodotto devono essere riconducibili all'ambiente geografico d'origine; per IGP è sufficiente il solo legame tra reputazione prodotto e area di provenienza.
     
  I controlli

I controlli nel rispetto dei dettanti del Regolamento (UE) 1151/2012 in Italia sono sotto la responsabilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Per la verifica del rispetto dei disciplinari di produzione, il Ministero autorizza appositi Enti di Certificazione, che devono essere conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e che, devono essere accreditati.
La verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all’immissione del prodotto sul mercato e comprende il controllo su tutte le fasi della filiera, dall’allevamento all’etichettatura.
     
  La protezione

L’articolo 13 del Regolamento (UE) 1151/12 afferma che “le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in erroresull’origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti”.

La protezione delle DOP è garantita dai Consorzi di Tutela che sono riconosciuti dal MIPAAF. I Consorzi di Tutela, controllano che nessun soggetto utilizzi illecitamente la Denominazione. La vigilanza si estende anche nelle fasi di commercializzazione presso i rivenditori (supermercati, dettaglianti, grossisti, ecc) dove gli Enti di Certificazione non possono operare. L’utilizzo illecito di una DOP, può portare a sanzioni anche molto severe, nei confronti di chi ha commesso l’illecito.